Su Sarone, frazione del comune di Caneva, non è stato scritto molto né sono state fatte particolari indagini sistematiche di tipo storico. Anche sull’origine del toponimo ha tenuto banco per molto tempo la leggenda, fino ad arrivare ad alcune ipotesi che, invece, sembrano più attendibili[1].
Nell’archivio della parrocchia di Sarone c’è una serie di registri che riportano i nati e battezzati - dall’anno 1611 - i cresimati, i matrimoni, i morti - dai primi decenni del 1700 - ai quali si aggiungono un catastico di beni della luminaria della chiesa pievanale di Santa Maria e un registro di atti sempre relativi alle rendite della chiesa o a vicende di privati, in cui c’entra in ogni caso la vita religiosa. Questi due registri portano i numeri 88 e 89, lasciando intendere che almeno ottantasette simili sono andati perduti.
Da recenti ricerche in atti dei protocolli dei notai di Sacile del XVI secolo, custoditi presso l’Archivio di Stato di Pordenone, sono emersi diversi elementi non trascurabili di microstoria, che hanno fornito svariate interessanti notizie sul paese di Sarone, sul suo territorio (microtoponimi ora spariti), ma soprattutto sui cognomi degli abitanti, chiaramente in corso di formazione in quel periodo. Ed è proprio su questi che appare interessante soffermarci.
L’atto notarile più prezioso e indicativo per la ricostruzione dei primi cognomi di Sarone nel XVI secolo è senz’altro una procura[2], datata 15 ottobre 1559, che riportiamo integralmente, per poterla poi analizzare e cercare di trarne il maggior numero possibile di informazioni.
Si tratta di una delibera emessa dall’assemblea dei capifamiglia componenti la Regola di Sarone per eleggere tre incaricati, affinché indagassero su un taglio abusivo di querce, che aveva causato l’intervento dell’Arsenale di Venezia con provvedimento contro la Regola stessa.
Sull’organizzazione regoliera è stato scritto molto; anche di recente è uscito, in “Rivista Feltrina el Canpanón”, un interessante lavoro di Bianca Simonato Zasio sulle regole del Feltrino, dal quale ricaviamo la definizione, che riteniamo valida anche per la nostra realtà non dissimile da quella della vicina area bellunese-feltrina: «La Regola, come aggregato sociale, era formata dall’insieme delle famiglie residenti che usufruivano delle terre comuni; ciascuna famiglia – fuoco – era rappresentata dal capofamiglia, responsabile dei diritti e dei doveri nella vita comunitaria. Si chiamava Regola anche l’assemblea in cui venivano discussi i problemi e definite con votazioni le norme che tutti i regolieri dovevano osservare. Queste norme, per antiche consuetudini, erano tramandate oralmente, ma se i temi trattati nella riunione erano particolarmente importanti per la comunità, venivano scritte e legalizzate con sottoscrizioni notarili […]. L’autorità a capo della Regola era il mariga con il ruolo di garante non solo dei rapporti interni ma anche di quelli con il centro politico e amministrativo di riferimento»[3].
La Regola di Sarone, come recita il manoscritto, si riunisce in assemblea il 15 ottobre 1559. I capifamiglia presenti sono una trentina. Mancano ovviamente i nobili, in quanto la regola era costituita dai capi delle famiglie che usufruivano dei beni comuni, come i pascoli e parte dei boschi, di cui i grandi proprietari terrieri non avevano certamente bisogno. Anche il meriga, presidente, era un villico, un certo Battista de Serafin.
Pro comune Seronarum (annotazione sul lato sx)
Procuratorium sive syndicatus hominum villæ Seronarum in personam trium eorum factum.
Al nome de Christo signor nostro, nell’anno 1559, indittione 2da[4] et dì XV d’ottobre, in la villa[5] de Serone, sopra la piazza dove, per licenza et authorità del magnifico et clarissimo podestà di Caneva et territorio dignissimo concedutta a Battista de Serafin, meriga[6] de detta villa de Serone, come detto Battista ha detto in presentia di tutti gli huomeni et mi nodaro infrascritti. Coadunati gli huomeni alla rego
Gl’huomeni quali in detto luoco forno presenti:
il reverendo messer pre Filippo, piovan de detta villa
Batista de Serafin
Ser Francesco del Oria
ser Petrus Fachinus
Peroto Cariol[10]
Zannicolò de Ronche
Gasperin de Celant
ser Nicolò Fachin
Clement Schiavon
Daniel Zochia
Tician
Piero de Nadal
Battista de Viel
Zuane de Pasin
Daniele de Bastianel
Marcon
Lunardo de Budoia
Piero et Galeazo de Uiana
Bernardo Campanaro
Battiston
Zuanne della Sattera
Nadal Milanese
Zuanmaria de Serafin
Battista Cellant
Battista de Poles
Michiel Richet
Bastian de Ronch
Daniel de Friga
Peregrino delle Fornase
Antonio Cellant[11]
Daniel Fachin
Iacomo Povina et
donna Santa quondam ser Marcuzo
Nella qual regola, per più espediente
[12], dopo molti ragionamenti, fu deliberato di crear defensori et sindici[13] a deffension di quella, in executione della qual deliberatione, tutti gli soprascritti huomeni, per loro nome facendo et per gli altri, li quali non furno presenti a tal deliberatione[14], promettendo et facendo ancho per nome loro con ogni meglior modo, via et raggioni, con gli quali meglio hano potuto et per l’authorità a loro, come hano detto, data, hano fatto, creato et constituito et hano voluto suoi legittimi procuratori, sindici et deffensori, il reverendo piovano et ser Francesco de Loria et Antonio Santin de supra nominati[15], presenti et tal cargo[16] accettanti, sì generale come speciale, talmente che la specialità non deroge alla generalità et e contra in cadauna causa, lite et controversia de cadauna sorte contra detta regola mossa, overo per esserli mossa, in cadaun luogo et in altri cadauno magistrato et officio, et specialmente in deffensione de detto commun, contra la pronuntia[17] de sopra nominata, et per tal causa far, procurar et deffenderlo dalla condenaggione, et dir, dedur, se sarà bisogno, et produr contra detta pronuntia delle raggioni loro et cercar di pacificar, accordar et componer detta condenaggione, sì come et meglio a detti procuratori apparerà et potrano per menor spesa et danno delli huomeni de detta regola, dando et concedendogli ballìa[18] et authorità, tanto in detta causa quanto in cadauna altra causa, de far tutte le cose necessarie et a simil cause opportune, come l’ordine della raggione sopra de ciò ricercà, con generale mandato, sì come l’istessa regola insieme fosse presente, et finalmente de far tutte le cose che per tal causa sarà bisogno far et necessarie a detta causa, le quali procurar posseno, et con ogni meglior modo componer et defender, come a loro apparerà et secondo che l’attion in tal causa succiederà. Promettendo tutti gli sudetti huomeni haver fermo, rato et grato tutto quello che sarà per gli suddetti sindici, procuratori et deffensori procurato, difeso et fatto; et quello che per tal causa per loro si procurerà, mai in alcun tempo contradir né in tutto né in parte, anci mantener et inviolabilmente osservar, sotto obligation de tutti et cadauni loro beni presenti et futuri.
Alli quali sindici et procuratori hano li detti huomeni conceduto licentia (espedito che havrano detta causa) de proveder con quelli che detti roveri (come se dice) havrano tagliati, et con detti delinquenti proceder, cioè, per loro conscientia et secondo il danno che da quelli che con probatione cognosceranno esser sta tal delitto commesso, condennar detti dannatori, acciò siano liberati quelli che incolpevoli et de tal danno inscii[19] sono sta condenati. La qual condenaggione fatta, prometteno, uno ore, haverla ferma et rata. Se veramenti[20] alcuni delli detti condenati havessero cognitione et sappessero ch’uno delli detti sindici overo doi et tutti tre finalmente havessero daneggiato per incision detti roveri et con prove idonee potessero affirmar il suo ditto, subito sia creato et crear si debba tre delli altri huomeni de ditta regola, quali per sua conscientia habbino a giudicar tal danno.
Quali cose contenute de sopra hano promesso mantener et effettoalmente osservar et a quelle in alcuno tempo non contravenir, sotto obligation de tutti et cadauni loro beni presenti et venturi. Presente Zuanmaria de Masut de Caneva et Zuandomenego Cariol de Valegher, testimoni chiamati et pregati.
Cerchiamo di analizzare, con la dovuta cautela del caso, i vari cognomi, tentando di ricostruirne l’origine o la formazione locale. Intanto è bene tenere in considerazione il nome di Antonio Santin, eletto tra i tre rappresentanti, ma non comparente nell’elenco dei presenti. Sono riportati in ogni modo come “de sopra nominati” e ciò fa pensare ad uno scambio: l’Antonio Cellant dell’elenco potrebbe essere quindi Antonio Santin, personaggio molto influente, non solo perché magister lapicida, ma anche forse perché benestante. Compare spesso in atti notarili come testimone o garante. Ma anche Antonio Celant compare in atti dell’epoca e, anzi, dovrebbe essere stato il padre di Gasperin e Battista, nominati nell’elenco. Si può dunque ipotizzare che, l’assenza dall’elenco del nome di Antonio Santin sia solo una dimenticanza dello scriba.(continua...)
Carlo Zoldan
(tratto da "CE FASTU?"
rivista della Società Filologica Friulana "Graziadio I. Ascoli"
LXXXIV (2008) 1)
-----Scarica sotto il file pdf completo-----
[1] Cfr. c. c. desinan, n. petris, Caneva:i toponimi maggiori, la microtoponomastica, in Caneva, Udine, Società Filologica Friulana 1997, pp. 152-153.
[2] Procuratorium sive syndicatus hominum villæ Seronarum in personam trium eorum factum. Pro comune Seronarum,ASPN (Archivio di Stato di Pordenone), b. 903, f. 6283, c. 21 r-v. Per “comune” si deve intendere “comunità”; il nome latino di Sarone è sempre riportato al plurale: Seronæ- arum.
[3] b. simonato zasio, Alcune Regole del Feltrino. Conoscenza, uso e rispetto dell’ambiente da parte delle comunità rurali di un tempo, Rivista Feltrina el Campanón, 38 (2005), n. 16, Feltre, pp. 21-24
[4] L’indizione era una numerazione per quindici anni del calendario, a partire dal 313 d.C.
[5] Per “villa” si intende “villaggio”; Sarone era pieve, ma qui, trattandosi di un affare civile, emerge la “villa” intesa come località abitata da persone, che stanno per esercitare i propri diritti... e anche il pievano diventa uno di loro.
[6] Dunque il meriga dell’epoca era Battista de Serafin.
[7] Come s’è già annotato, la regola era un istituto medievale per cui i proprietari o “consorti”, di un dato territorio, “regolatus”, indiviso, generalmente montano, determinavano autonomamente le “norme”, riunendosi in assemblea.
[8] Che ci fossero importanti boschi di roveri, querce, nella zona di Sarone è assodato e ne è una prova questo atto dell’Arsenale, ovviamente molto interessato a queste piante. E c’è chi ipotizza l’origine stessa del nome Sarone proprio daQuercus cerri; in un documento del XIII secolo è attestato un “de Ceronis”. Allora, Serronæ o Cerronæ?
[9] Evidentemente la denuncia era stata fatta contro la regola e prevedeva, però, un impegno da parte di quest’ultima per individuare i veri colpevoli e questo entro termini citati nella denuncia ma non riportati in questa copia (vi sono infatti due et cetera, “omissis”).
[10] Pietro Cauriol detto Peroto ricompare nel 1574 nell’atto di locazione ai fratelli Celant, figli del fu Antonio, morto nel frattempo, ASP, b. 905, f. 6290, c. 4r-5v

